Regolamento biblioteca Charitas

TITOLO I

NATURA, FINALITÀ E TIPOLOGIA

BIBLIOTECA “CHARITAS”

Art. 1

  • 1. La biblioteca ecclesiastica è una raccolta ordinata di documenti manoscritti, stampati o elaborati con altro mezzo finalizzato alla trasmissione di testi e immagini, di proprietà di istituzioni approvate o di enti eretti nell’ordinamento canonico.
  • 2. Essa nasce e si sviluppa a servizio dell’istituzione o ente che la possiede.
  • 3. La biblioteca, in quanto bene culturale, è accessibile a, anche agli studenti e agli studiosi esterni, secondo le disposizioni emanate dalla competente autorità ecclesiastica e quelle contenute nel presente Statuto e nel Regolamento.
  • 4. La biblioteca può essere di conservazione o di aggiornamento, ovvero adempiere a entrambe le esigenze, anche con settori circoscritti di specializzazione.

Art. 2

  • 1. La biblioteca “Charitas”, ubicata nel Santuario di S. Francesco di Paola in Paola (Cosenza), è una biblioteca di particolare rilevanza per il patrimonio posseduto e il servizio offerto (cf. art. 6, comma 2 dell’Intesa).
  • 2. La biblioteca “Charitas” è aperta alla consultazione in un numero di giorni e di ore stabilmente determinato.
  • 3. Il responsabile della biblioteca “Charitas” è nominato dal Correttore del Santuario tra i frati dell’Ordine dei Minimi che hanno specifica competenza e adeguata preparazione in materia.
  • 4. La biblioteca “Charitas” è socia dell’Associazione dei bibliotecari ecclesiastici italiani (A.B.E.I.) e partecipa alle sue attività.

TITOLO II

ORDINAMENTO INTERNO

Capitolo I

Acquisizione e confluenza di fondi diversi

Art. 3

  • 1. La biblioteca incrementa il proprio patrimonio attraverso acquisti, donazioni, scambi, legati, conferimento ex officio di fondi librari dipendenti da persone o uffici connessi al soggetto proprietario.
  • 2. All’atto dell’acquisizione i singoli volumi sono contrassegnati con il timbro della biblioteca, evitando in ogni caso alterazioni e danneggiamenti; sono altresì registrati nell’apposito registro di ingresso con l’annotazione del numero progressivo e della provenienza.

Art. 4

  • 1. Proprietario e responsabile della biblioteca è, ai sensi dell’ordinamento canonico, il Santuario di S. Francesco di Paola in Paola (Cosenza).
  • 2. È possibile collocare in tutto o in parte, in deposito temporaneo o permanente, presso la biblioteca “Charitas” patrimoni librari di altre istituzioni o enti ecclesiastici, nel caso in cui l’autorità ecclesiastica competente lo ritenga necessario per motivi di sicurezza o per facilitarne la consultazione. In tal caso si redige un verbale, con allegato un dettagliato inventario del materiale consegnato, nel quale deve essere annotato che nulla viene mutato quanto alla proprietà dei fondi depositati.
  • 3. I fondi librari aventi carattere storico di particolare specializzazione o di pregio concessi in deposito devono conservare di norma la loro individualità e integrità. I volumi, debitamente contrassegnati, non devono essere mescolati, per quanto possibile, con quelli della biblioteca ricevente, né con quelli di altre raccolte librarie in deposito.

Art. 5

  • 1. Le biblioteche dei conventi della Provincia di S. Francesco di Paola che per qualunque motivo cessano l’attività, se non esistono altre disposizioni, sono trasferite in custodia e in amministrazione all’ente superiore, il quale ne avrà cura e, per quanto possibile, ne manterrà l’integrità secondo le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 5.
  • 2. È auspicabile che le aggregazioni laicali, i movimenti, i gruppi informali e i fedeli che svolgono particolari mansioni nel Santuario di Paola o nella Provincia di S. Francesco di Paola non disperdano il proprio patrimonio librario, disponendo che a tempo debito esso confluisca nella biblioteca “Charitas”.

Capitolo II

Cataloghi

Art. 6

  • 1. I testi conservati nella biblioteca devono essere catalogati secondo un criterio che ne faciliti il reperimento e favorisca lo scambio di informazioni bibliografiche con altre biblioteche, in primo luogo con quelle ecclesiastiche.
  • 2. A tal fine si devono predisporre uno o più cataloghi, che moltiplichino le chiavi di accesso al materiale posseduto.

Art. 7

  • 1. Il catalogo è predisposto secondo le regole aggiornate della biblioteconomia e nel rispetto della natura dei fondi e delle esigenze di documentazione del soggetto proprietario e dei possibili fruitori.
  • 2. Il catalogo viene costantemente aggiornato in modo da facilitare la gestione del materiale e le ricerche.

Art. 8

  • 1. Il catalogo generale della biblioteca può essere utilmente integrato da cataloghi per materia o per temi specifici, da repertori e da altri strumenti utili alla consultazione e alla ricerca, liberamente accessibili agli studiosi.
  • 2. Copia dei cataloghi delle biblioteche soggette alla giurisdizione del P. Provinciale è conservata nella biblioteca “Charitas”.

Art. 9

  • 1. I bibliotecari utilizzano i mezzi di catalogazione e di ricerca offerti dall’informatica sulla base delle indicazioni e usando gli strumenti concordati tra la C.E.I. e il Ministero per i beni e le attività culturali (cf. art. 5, comma 3 dell’Intesa).

Art. 10

  • 1. Se nella biblioteca si rinvengono tracce di precedenti classificazioni e catalogazioni, si abbia cura di annotarne le caratteristiche e l’estensione al fine di documentare la storia della biblioteca, la sua evoluzione, la provenienza dei fondi.

Capitolo III

Aggiornamento, conservazione, restauro, scarto

Art. 11

  • 1. Il patrimonio bibliografico deve essere conservato e custodito con la massima diligenza, avendo cura per quanto possibile di incrementarlo.

Art. 12

  • 1. Il patrimonio bibliografico deve essere costantemente aggiornato, avendo particolare riguardo alle pubblicazioni inerenti alla specializzazione o all’indirizzo della biblioteca, e alle opere di più frequente consultazione.
  • 2. La biblioteca acquisisce copia delle diverse edizioni o ristampe delle opere di autori legati al soggetto proprietario della biblioteca medesima. In particolare, la biblioteca “Charitas” acquisisce copia di tutte le pubblicazioni concernenti il Santuario di Paola e l’Ordine dei Minimi.

Art. 13

  • 1. La biblioteca, con il relativo patrimonio bibliografico e documentario, deve essere protetta mediante sistemi antifurto e di protezione antincendio; l’impianto elettrico deve essere conforme alle vigenti norme di sicurezza.
  • 2. Se necessario, devono essere installate apparecchiature per la regolazione della temperatura e dell’umidità.
  • 3. Il materiale più prezioso dev’essere conservato in armadi di sicurezza.
  • 4. Dev’essere garantita la sicurezza degli utenti, facilitando l’accesso ai volumi in sala. L’uso di scale e di sgabelli è riservato al personale.

Art. 14

  • 1. In ogni biblioteca si esegua, per quanto possibile, una riproduzione in fotografia, microfilm o formato digitale dei libri più rari e preziosi, o di parti di essi, da utilizzare per evitare l’usura degli originali, per facilitare la ricerca e per soddisfare le richieste di riproduzione.

Art. 15

  • 1. Si esegua periodicamente la spolveratura, la disinfezione e la disinfestazione degli ambienti della biblioteca, avvalendosi di personale specializzato.

Art. 16

  • 1. Si sottopongano a restauro conservativo i volumi che necessitano di tale intervento. Effettuato il restauro, i volumi siano conservati in condizioni ambientali adatte e con le debite precauzioni.

Art. 17

  • 1. Ove si renda necessario lo scarto di volumi, si deve evitare la loro distruzione e si deve provvedere al loro scambio o alla vendita ad altre biblioteche interessate, dando la precedenza alla biblioteca “Charitas”. Analogo criterio è seguito per i doppi. Se la collocazione presso altre biblioteche risulta impossibile ovvero se si tratta di materiale non direttamente pertinente alla specializzazione della biblioteca, si deve ricorrere al mercato dell’antiquariato, nel rispetto della normativa in materia di tutela del materiale antico e di particolare pregio.
  • 2. Qualora la distruzione si renda necessaria per motivi igienici o per grave deperimento dei pezzi, si deve avere cura, nei limiti del possibile, di riprodurre le parti superstiti a scopo di documentazione.

Capitolo IV

Personale

Art. 18

  • 1. La biblioteca “Charitas” è affidata a personale qualificato, e può avvalersi di collaboratori per la custodia, la vigilanza e le altre mansioni a livello esecutivo. Se le circostanze lo consigliano, in presenza di idonea preparazione, si può ricorrere alla collaborazione di personale volontario.
  • 2. La biblioteca “Charitas” promuove la formazione e l’aggiornamento periodico del personale, compresi i collaboratori volontari, facendo riferimento anche alle iniziative promosse ai sensi dell’art. 8, comma 2 dell’Intesa.
  • 3. Il personale dev’essere dotato di adeguate conoscenze del materiale bibliografico ecclesiastico, in modo da catalogarlo e conservarlo correttamente e da coglierne la funzione e il significato, per poter offrire valida consulenza a chi intende consultarlo.

TITOLO III

CONSULTAZIONE

Capitolo I

Condizioni generali

Art. 19

  • 1. La consultazione dei volumi a scopo di studio o di ricerca è consentita con ampia libertà, adottando le necessarie cautele sia nell’ammissione degli studiosi sia nell’accesso al materiale.
  • 2. All’interno del patrimonio librario il responsabile può selezionare un insieme di documenti la cui consultazione è esclusa o circoscritta a persone che conducono ricerche di un determinato livello scientifico ovvero al personale dell’ufficio o del soggetto proprietario.

Art. 20

  • 1. L’apertura al pubblico è regolata da apposite norme emanate dalla competente autorità ecclesiastica, in giorni e ore ben definiti, costanti e regolari; saranno ugualmente stabiliti i periodi di chiusura.
  • 2. Eventuali sospensioni del servizio devono essere notificate per tempo.

Art. 21

  • 1. Nei locali della biblioteca sono opportunamente distinti la sala di studio ed eventualmente di consultazione, la direzione, i laboratori per il personale e le riproduzioni e gli ambienti di deposito. La sala di studio dev’essere accuratamente sorvegliata.

Art. 22

  • 1. Per accedere alla biblioteca bisogna aver compiuto 18 anni e essere in possesso di un documento di identità valido. Nel compilare l’apposito modulo di ammissione, andranno specificate le generalità, l’indirizzo e il recapito telefonico, nonché il tipo di materiale che si intende consultare. La domanda è valutata e accettata dalla direzione. L’utente è tenuto a comunicare eventuali variazioni dell’indirizzo e del recapito telefonico. I dati personali devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
  • 2. L’utente che chiede di accedere alla biblioteca deve prendere visione delle norme del regolamento che regolano l’accesso, la consultazione e i servizi, e impegnarsi a osservarne integralmente le disposizioni e le successive eventuali integrazioni e/o modifiche, notificate mediante semplice affissione nei locali della biblioteca.
  • 3. L’ammissione alla consultazione dei manoscritti, incunaboli e del patrimonio librario antico, è riservata al responsabile della biblioteca, il quale valuta le domande sulla base dei requisiti del richiedente, ovvero: essere ricercatori e studiosi qualificati noti per i loro titoli e le pubblicazioni di carattere scientifico, docenti e ricercatori universitari o di istituti superiori; studenti laureati che preparano una tesi per ottenere il dottorato di ricerca; eccezionalmente studenti laureandi che documentino di dover consultare del materiale perché conservato unicamente in questa Biblioteca. La consultazione potrà essere negata laddove sussistano pericoli per la conservazione dei documenti.
  • 4. L’utente si impegna a consegnare alla biblioteca una copia delle pubblicazioni da lui prodotte con riferimento al materiale conservato presso la biblioteca stessa. Si assicuri la dovuta riservatezza e tutela alle tesi di dottorato depositate presso la biblioteca.

Art. 23

  • 1. La richiesta di materiale per la consultazione si effettua mediante compilazione di apposita scheda prestampata. Il responsabile può fissare un numero massimo di pezzi consultabili giornalmente e l’orario limite oltre il quale non è più consentita la richiesta, tenendo presente il numero degli utenti presenti, l’ubicazione dei volumi, il personale di servizio disponibile al momento.
  • 2. L’utente che desidera proseguire la consultazione nei giorni successivi può chiedere che il materiale consultato rimanga disponibile e non venga ritirato.

Art. 24

  • 1. Per la consultazione del materiale manoscritto o antico a stampa, oltre al deposito di documento d’identità valido durante la permanenza in sala, al modulo di ammissione va allegata una lettera di presentazione oppure un documento valido comprovante la qualifica accademica; una lettera di presentazione su carta intestata per i dottorandi e laureandi e firmata dal professore sotto la direzione del quale preparano la tesi o la dissertazione. Agli utenti autorizzati è fatto assoluto divieto di introdurre borse, cartelle e custodie per computer; penne a sfera o stilografiche, pennarelli, ecc.; macchine fotografiche; cibi o bevande.

Art. 25

  • 1. Il materiale archivistico eventualmente posseduto dalla biblioteca è soggetto ai vincoli di consultazione vigenti nella legislazione canonica e civile in materia di documenti d’archivio.

Art. 27

  • 1. Il materiale dato in consultazione deve essere maneggiato con cautela per prevenire ogni forma di deterioramento. Chi danneggia o smarrisce il materiale a lui affidato in consultazione o in prestito deve procurare un esemplare integro e in buone condizioni, ovvero rifondere una cifra pari al doppio del valore aggiornato del pezzo danneggiato o smarrito.
  • 2. Agli utenti può essere revocato l’accesso alla biblioteca nel caso in cui dimostrino di non maneggiare con la debita cura il materiale in consultazione.

Art. 27

  • 1. L’utente non può accedere ai depositi librari per la ricerca e il prelievo diretto dei volumi né può avere in consultazione il medesimo manoscritto o libro antico contemporaneamente ad altro utente.
  • 2. Nella consultazione dei manoscritti si può fare uso solamente della matita cancellabile.

Art. 28

  • 1. Per nessun motivo è permesso portare i volumi fuori della biblioteca, fatta eccezione per il prestito, quando previsto.

Capitolo II

Norme disciplinari

Art. 29

  • 1. Nella sala di studio e nei locali adiacenti sono prescritti il silenzio, un comportamento consono alla natura del luogo e un modo di vestire adeguato all’ambiente.

Nelle sale è vietato fumare e consumare cibi o bevande.

Prima di accedere alle sale di studio, gli utenti depositano in apposito guardaroba cappotti, soprabiti, giubbotti, borse, ombrelli e altri oggetti ingombranti.

  • 2. La sala di lettura non può essere adibita come spazio per attività di studio che prescindano dalla consultazione di volumi appartenenti alla biblioteca. L’uso di libri personali, che dovranno in ogni caso essere verificati dal personale all’ingresso e all’uscita dalla sala, è consentito solo come ausilio per lo studio di documenti effettivamente consultati nella biblioteca.
  • 3. Non si devono introdurre nella sala di studio apparecchi fotografici, registratori, scanner, telefoni cellulari, radioline, cibi, bevande, liquidi coloranti, forbici e simili.

A giudizio insindacabile della direzione può essere ammesso l’uso di computer portatili, per i quali la biblioteca fornisce l’energia elettrica, declinando però ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti arrecati agli apparecchi e/o ai dati in essi contenuti dalla connessione all’impianto elettrico.

I singoli utenti sono in ogni caso responsabili dei danni arrecati dai loro apparecchi a persone o a cose.

TITOLO IV

SERVIZI

Capitolo I

Riproduzioni

Art. 30

  • 1. Dietro compilazione di apposito modulo di domanda e nel rispetto della normativa vigente la direzione può concedere la riproduzione fotostatica di parte dei volumi, esclusi i manoscritti, gli stampati del fondo antico e quelli preziosi o deperibili.
  • 2. La microfilmatura e altri tipi di riproduzione possono essere consentiti su presentazione di domanda scritta, con le cautele e le restrizioni di cui al paragrafo 1.

Art. 31

  • 1. Le spese per qualunque tipo di riproduzione sono a totale carico del richiedente, il quale, nei casi previsti dall’articolo 30, paragrafo 2, è tenuto a fornire, a proprie spese, copia delle riproduzioni eseguite.
  • 2. Se la biblioteca non è dotata di strumenti o di operatori in grado di effettuare le riproduzioni richieste, si può ricorrere, a giudizio della direzione, a un operatore esterno di riconosciuta competenza.

Art. 32

  • 1. Le riproduzioni di ogni tipo sono concesse esclusivamente per motivi di studio personale, con le limitazioni e nel rispetto delle norme nazionali e internazionali vigenti in materia di diritti d’autore e di proprietà.

Chi ha ottenuto di realizzare le riproduzioni di cui all’articolo 30 si impegna a rispettare dette norme e si assume ogni responsabilità derivante dall’uso illecito delle medesime riproduzioni, operato anche da terzi.

  • 2. Si tutelino adeguatamente i diritti propri della biblioteca, richiedendo eventuali corrispettivi per i servizi resi e imponendo vincoli di utilizzo dei testi e delle illustrazioni di cui la biblioteca ha la proprietà esclusiva.
  • 3. Riproduzioni effettuate con mezzi propri

    Ai sensi della normativa vigente (L. 4 agosto 2017, n. 124, Art. 1, comma 171, che modifica in parte l’art. 108 D. Lgs. 42/2004) sono libere le riproduzioni di beni bibliografici e archivistici per le sole attività di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, svolte senza scopo di lucro.

    La libera riproduzione si attua nel rispetto della normativa vigente sul diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni) e fatta eccezione per i beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità.

    La ripresa fotografica deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e in modo da non arrecare danno al documento: non è quindi consentito l’utilizzo di tavolo stativo, treppiede o altro tipo di cavalletto, flash, lampade, lampade per la lettura delle filigrane, lampade di Wood, scanner e di qualsiasi altro strumento che preveda un contatto con il documento. È altresì libera la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.

Capitolo II

Prestito

Art. 33

  • 1. La biblioteca può concedere il prestito del materiale bibliografico, restando esclusi i manoscritti, i libri del fondo antico, il materiale anche moderno raro e di pregio, le opere di consultazione, i periodici e il materiale d’archivio.

Per accedere al prestito deve essere compilata apposita scheda/tessera e può essere richiesto il deposito di una somma a titolo di cauzione.

La  direzione fissa le condizioni e la durata del prestito. Eventuali ritardi nella riconsegna possono comportare pene pecuniarie proporzionali e, nei casi più gravi, l’esclusione dal servizio.

  • 2. Il prestito per mostre ed esposizioni dev’essere concesso di volta in volta, dopo aver verificato attentamente lo stato di conservazione del materiale richiesto, le garanzie di sicurezza nel trasporto e nella sede di esposizione, l’adeguata copertura assicurativa, e deve avvenire nel rispetto delle norme canoniche e civili vigenti in materia.
  • 3. Per l’uscita dalla biblioteca di materiale manoscritto o a stampa anteriore al XVIII secolo è comunque necessaria l’autorizzazione scritta del rappresentante legale dell’ente e dell’eventuale proprietario depositante; per il materiale del XVIII secolo è necessaria l’autorizzazione del responsabile della biblioteca.

TITOLO V

COLLABORAZIONE, INIZIATIVE COLLATERALI E FINANZIAMENTO

Art. 34

  • 1. Il responsabile della biblioteca collabora con l’incaricato diocesano per i beni culturali e con il responsabile della biblioteca diocesana affinché il patrimonio affidato alle sue cure venga adeguatamente conservato e valorizzato.

Art. 36

  • 1. La biblioteca promuove periodicamente, per quanto possibile, manifestazioni (mostre, conferenze, seminari, ecc.) finalizzate a far conoscere il proprio patrimonio, nonché tematiche particolari documentabili attraverso il materiale conservato.
  • 2. La biblioteca collabora con le iniziative culturali e pastorali promosse dalla Chiesa locale e con le attività programmate dalle istituzioni culturali e scientifiche presenti nel territorio.

Art. 37

  • 1. Nel rispetto della propria autonomia, la biblioteca instaura con le altre biblioteche esistenti sul territorio forme di collaborazione, quali, ad esempio, la condivisione dei dati catalografici, il prestito interbibliotecario, la programmazione differenziata delle acquisizioni nel caso di biblioteche operanti nel medesimo luogo, lo scambio di doppi.
  • 2. La biblioteca inoltre partecipa alle attività promosse dall’A.B.E.I.
  • 3. La biblioteca si interessa alle iniziative proposte dagli enti locali, dalle Regioni e dal Ministero competente, ricercando un cordiale rapporto di collaborazione in conformità con le disposizioni dell’Intesa e con le direttive degli uffici diocesani e regionali per i beni culturali ecclesiastici.

Art. 38

  • 1. L’istituzione o ente proprietario destina adeguate risorse al funzionamento della biblioteca e alla conservazione e custodia del patrimonio librario, avvalendosi anche delle provvidenze disposte dall’Ordinario, dalla Conferenza episcopale regionale, dalla C.E.I., dagli enti locali, dalle Regioni e dal Ministero per i beni e le attività culturali.
  • 2. A tale scopo viene utilizzato anche quanto incassato dall’erogazione di servizi agli utenti e per diritti di riproduzione, nonché dalle iniziative di cui all’articolo 36.
  • 3. Si promuovano gruppi o associazioni di sensibilizzazione con lo scopo, tra l’altro, di favorire donazioni da parte di privati destinate al finanziamento di specifiche iniziative (come il restauro e l’acquisto di suppellettile o di materiale librario).